PERMESSI
 
CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI BENE IMMOBILE 
 
1) con al presente scrittura privata la Sig.ra FOGLIA GIOVANNA, nata a Milano il27/02/1956, residente a Melendugno (LE), Strada Prov.le 366- km 11,760, codice fiscale FGL GNN 56867 F205X (comodante) concede in comodato ad uso gratuito all'ASSOCIAZIONE ALVEARE (comodatario), con sede Melendugno (LE), Strada Prov.le 366 - km 11 ,760, codice fiscale 04487960751, rappresentata dalla Sig.ra FOGLIA GIOVANNA nella sua qualità di Presidente che accetta per i propri aventi causa il seguente immobile sito a MILANO in Via Della Ferrera n. 8 Piano T- 1, composto di nr. 11 ,5 vani - da adibire ad unità locale dell'Associazione Alveare, identificato al NCEU-foglio 570 Mappale 32 Sub716 vani 11,5 rendita € 1.455,12 .Per ogni peggioramento dello stato dell'immobile locate è responsabile il Comodatario e ciò in deroga ' all 'a rt. 1807 C.C. 
 
2) La durata è fissata in anni 3 (tre) con decorrenza dal 1 o Dicembre 2012. e scadenza il 30 Novembre. 2018. Alla scadenza del termine sopra convenuto il Comodatario è obbligato a restituire l'immobile oggetto del presente contratto. Se però durante il termine convenuto soprawiene un urgente e imprevisto bisogno al Comodante questi può esigerne la restituzione immediata. Il domicilio del comodatario viene eletto, ai fini di questo contratto, all'indirizzo dell'immobile ceduto in comodato. 
 
3) Tutte le spese del presente atto ed accessorie, spese di registrazione comprese, sono a carico del Comodatario. Inoltre, il Comodatario si prenderà cura di stipulare una Polizza di Assicurazione sul Fabbricato e sulla Responsabilità Civile per nome e per conto del comodante Sig.ra Giovanna Foglia. 
 
4) Il comodatario dichiara di aver visitato l'immobile e di averlo trovato conforme alle caratteristiche ed alle condizioni indicate dall 'art. 1 ed idoneo all'uso pattuito impegnandosi a riconsegnarlo nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. Prova contraria circa lo stato manutentivo dei locali deve essere fornita in forma scritta al conducente entro 8 gg. dall'inizio del contratto di comodato. 
 
5) il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese ordinarie sostenute per servirsi dell'immobile, spese condominiali e/o accessorie comprese che è tenuto a corrispondere direttamente all'amministratore dello stabile. Eventuali spese straordinarie necessarie od urgenti saranno a carico del Comodante. 
 
6) E' fatto espresso divieto di cessione del contratto, senza consenso scritto del comodante. Il Comodatario potrà servirsi dell'immobile solo per l'uso determinato dal contratto; in caso contrario il Comodante potrà richiedere immediata restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento del danno. 
 
7) Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite dal comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario. 
 
8) E' facoltà del comodante ispezionare o far ispezionare i locali oggetto di questo contratto con/senza l'obbligo di preavviso scritto. In particolare l'accesso ai locali dovrà essere consentito nell'ultimo semestre di contratto, per almeno 2 ore al giorno, con obbligo di preavviso. Qualora il proprietario voglia vendere l'intero stabile o l'immobile comodato, il comodatario dovrà lasciare visitare i locali dalle 14 alle 16 nei giorni (non festivi) di ogni settimana, sotto pena di risarcimento dei danni. 
 
9) Il comodante è esonerato dal comodatario da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che allo stesso potessero derivare dal fatto, omissione o colpa del portiere, inquilini o terzi in genere. Il comodante si riserva il diritto di non fornire il servizio di vigilanza (se esistente) per alcuni periodi ed eventualmente di sostituire il servizio di portierato (se esistente) con adeguati mezzi meccanici. Parimenti il comodante è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, gas o energia elettrica o per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento/condizionamento, l'ascensore, il citofono anche se dovuto a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi. 
 
10) Il comodatario è costituito custode dell'immobile oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei danni causasti per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell 'immobile. 
 
11) Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci tra le parti se non modificati da leggi speciali in materia di comodato, in quanto applicabili. Qualunque altra modifica al presente contratto può avere luogo e può essere prevista solo con atto scritto. 
 
12) Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del C.C. ed alle altre leggi in vigore. Milano, 30/11/2012 Letto, approvato e sottoscritto. Il Comodatario ... ASSOCIAZIONE ALVEARE .... Il Comodante . .. GIOVANNA FOGLIA.
 
 
 
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